Nuovo decreto legge (23 dic) e nuove misure (30 dic)
Nuove restrizioni, varate con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021. Un provvedimento in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre, in vigore dal giorno di Natale.
Ecco le principali novità
Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Mascherine
Dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 gennaio 2022:
- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza):
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
Dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022:
- estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
Eventi, feste, discoteche
Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022:
- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sarà possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
Estensione del Green Pass
Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Estensione del Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato:
- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Terza dose
Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario ( ci sarà una specifica ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza)
Qui l’atto completo: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84682&completo=true
Super Green Pass
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
• alberghi e strutture ricettive
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
• sagre e fiere
• centri congressi
• servizi di ristorazione all’aperto
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso