DPCM del 3 dicembre 2020 art.1, comma 10, lett. e
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre sono state adottate ulteriori misure di contrasto alla diffusione del virus, tra le quali:
Attività sportiva (art.1, comma 10, lett. e).
Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento:
sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni — di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) — riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera.
Vogliano gli Enti sportivi trasmettere con la dovuta urgenza ad organicoleggialiaconi.it i calendari con gli eventi e le competizioni “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale”, con la specifica dell’organismo sportivo organizzatore (nazionale o internazionale), ai fini dell’aggiornamento di quanto precedentemente pubblicato sul sito istituzionale del CONI, nel rispetto del precedente D.P.C.M., ora novellato.
A tal fine saranno considerati conformi alle nuove disposizioni gli eventi e le competizioni aggiornati fino al 31/01/2021 che rispettino i seguenti requisiti:
- il preminente interesse nazionale ovvero le competizioni aventi natura internazionale (specificando l’organismo internazionale di riferimento) e le competizioni aventi natura di campionato italiano o gara
- la riserva di partecipazione ai soli atleti tesserati come agonisti, da evidenziare nei rispettivi regolamenti gara o disposizioni per l’attività agonistica (da allegare nella trasmissione ai calendari, per la pubblicazione);
- la presentazione agli organizzatori dell’evento, da parte degli atleti agonisti, o delle rispettive associazioni sportive, di una copia della certificazione per l’attività sportiva agonistica regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982;
- la conservazione della certificazione per l’attività sportiva agonistica presso la società sportiva di appartenenza di tutti i partecipanti ai predetti eventi e competizioni ovvero alle relative sessioni di allenamento
- Lettera CONI apri